Legge 8
novembre 1991, n. 381
DISCIPLINA
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 1.
Definizione
1.
Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2.
Si applicano alle
cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3.
La denominazione
sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di "cooperativa
sociale".
Art. 2
Soci volontari
1.
Oltre ai soci previsti
dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere
la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2.
I soci volontari sono
iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci.
3.
Ai soci volontari non
si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l’importo
della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni
relative.
4.
Ai soci volontari può
essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalità dei soci.
5.
Nella gestione dei
servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione
dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci
volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle
disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla
determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
all’applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3
Obblighi e divieti
1.
Alle cooperative
sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui
all’art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione
statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la
cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal
secondo comma dell’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 6, comma 1,
lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale
di cui all’art. 9, comma 1, della presente legge.
3.
Per le cooperative
sociali, le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono
aver luogo almeno una volta all’anno.
Art. 4
Persone svantaggiate
1.
Nelle cooperative che
svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), si considerano
persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si
considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il
Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la
Commissione Centrale per le cooperative istituita dall’art. 18 del citato
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2.
Le persone svantaggiate
di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie
della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare
da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il
diritto alla riservatezza.
3.
Le aliquote complessive
della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte
a zero.
Art. 5
Convenzioni
1.
Gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la
fornitura dei beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il
cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di
cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi
sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e
risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare
dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le ragioni rendono noti
annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano
dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4.
Per le forniture di
beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo
stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi
quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei
bandi di gara di appalto e nei capitoli d'onere possono inserire, fra le
condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle
persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici
programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non
può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima
dell'aggiudicazione dell'appalto".
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577
1.
Al citato decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione
riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a
cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha
sede legale";
b) all’art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le
cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo
parere dell’organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell’art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
d) all’art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella
sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte
nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta".
Art. 7
Regime tributario
1.
Ai trasferimenti di
beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano
le disposizioni dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637.
2.
Le cooperative sociali
godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie,
dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di
locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività
sociale.
3.
Alla tabella A, parte
II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis)
prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative
sociali".
Art. 8
Consorzi
1.
Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta
per cento da cooperative sociali.
Art. 9
Normativa regionale
1.
Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di
attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali
e determinano le modalità di raccordo con l’attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
2.
Le regioni adottano
convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
3.
Le regioni emanano
altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte
dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza
1.
Alle cooperative
istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche
1.
Possono essere ammesse
come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei
cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali
cooperative.
Art. 12
Disciplina transitoria
1.
Le cooperative sociali
già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono
uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2.
Le deliberazioni di
modifiche per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2365 e 2375, secondo
comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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